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mercoledì 14 aprile 2010

Detenzione illegale? Parla il coordinatore della riforma della giustizia afgana


Il magistrato Fausto Zuccarelli spiega come funziona il codice di procedura penale in vigore in Afghanistan

Sono trascorsi tre giorni dall'arresto dei cooperanti di Emergency a Lashkargah. Oltre a non poter comunicare con i responsabili dell'organizzazione umanitaria e con i propri familiari, i nostri connazionali non hanno avuto la possibilità di avvalersi di un avvocato difensore. L'unico a visitarli, domenica scorsa, in una struttura dei servizi di sicurezza afgani, è stato l'ambasciatore italiano Claudio Glaentzer.Secondo quanto emerso ieri alla trasmissione 'Porta a Porta' dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri, Franco Frattini, i tre, già sottoposti a un prolungato interrogatorio, potrebbero attendere fino a 15 giorni prima che le accuse vengano formalizzate dalla magistratura. Il sistema giudiziario afgano, essenzialmente fondato su norme religiose e consuetudinarie, è stato sottoposto dal 2002 a una riforma che ha visto l'impegno dell'Italia in prima linea, e non solo per il sostanzioso contributo economico (cinquanta milioni di euro, dieci dei quali già impiegati). Il Codice di procedura penale, redatto da giuristi italiani, non è ancora stato sottoposto al vaglio delle due Camere afgane. Vige, quindi, quello transitorio, citato ieri dal ministro Frattini. Abbiamo intervistato il coordinatore del progetto di riforma del sistema giudiziario afgano, il magistrato Fausto Zuccarelli, oggi procuratore aggiunto a Napoli.

Dottor Zuccarelli, perchè questo ritardo nell'adozione del nuovo codice?

La domanda andrebbe posta al Parlamento afgano. Quello transitorio, o ad interim, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale afgana il 25 febbraio 2004. Lì sono contenute le regole che presidiano la tutela degli arrestati o dei fermati. Tale codice stabilisce che la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero afgano entro 24 ore. Deve essere interrogato e il Pm, entro 48 ore deve confermare o meno l'arresto.

Perchè il ministro Frattini ha parlato di 15 giorni?

Io non ho seguito la trasmissione 'Porta a Porta', quindi non conosco ciò che ha riferito Frattini. Stando a quanto lei mi riferisce penso che il ministro si riferisse al termine di 15 giorni entro il quale il Pm deve formalizzare l'accusa davanti al giudice. Un concetto diverso dalla convalida o conferma dell'arresto. Il citato codice ad interim stabilisce che la polizia deve rappresentare al Pm il crimine di cui abbia avuto notizia entro 24 ore. La polizia, nel caso di arresto in flagranza, ha la possibilità di interrogare il sospettato rappresentandogli i motivi per i quali è stato arrestato e il sospettato ha il diritto di essere assistito nell'interrogatorio da un difensore, che può essere d'ufficio o di fiducia. Il Pm deve entro 48 ore interrogare la persona arrestata, sempre in presenza di un difensore, per contestargli le accuse. Dopodiché il Pm ha 15 giorni di tempo, estendibili per altri 15, per presentare al giudice una compiuta accusa.

Alla luce di ciò che lei espone, l'arresto dei tre italiani potrebbe essere illegale: se le armi c'erano, se i dipendenti di Emergency fossero stati arrestati, ipotizziamo, per possesso illegittimo di armi (volendo ipotizzare solo una possibile accusa), non disporre di un avvocato difensore e' illegale. E' ovvio poi che l'imputazione è ancora ignota, fatte salve le dichiarazioni del portavoce del governatore sul presunto complotto.

Se parliamo di arresto, la persona arrestata deve essere presentata al giudice con una compiuta accusa entro 15 giorni, a meno che la Corte, cioè il giudice, a richiesta del Pm autorizzi l'estensione a 30 giorni. Il Pm deve interrogare l'arrestato entro 48 ore. Se non lo interroga entro tale limite l'arrestato deve essere rilasciato, secondo il codice ad interim. Queste sono le regole.

Sembra che le regole per ora siano state disattese, non solo perché dei tre non si sa nulla, ma perché non è stato consentito loro di potersi difendere, durante l'interrogatorio che il ministro sostiene essere avvenuto. Nessuna parità tra accusa e difesa, nessuna garanzia legale, nessun avvocato. Hanno solo potuto vedere l'ambasciatore italiano.

Non so se le regole siano state rispettate o meno. Lo lascio dire a lei. Come magistrato sono abituato a leggere i documenti. Non avendone la possibilità, non so dirle se le regole siano state o meno rispettate.

E' possibile che lo status al quale sono sottoposti i tre sia svincolato dal codice penale ad interim per ragioni, insistiamo con le forzature e le speculazioni, legate ad 'attività terroristiche'? Sono stati arrestati da agenti dei servizi e sono detenuti in una struttura dei servizi.

Questo non sono in grado di dirlo perché non so se i testi di legge afgani che riguardano la materia del terrorismo siano ancora vigenti. Ciò che posso dire è che nel progetto presentato all'inizio al Parlamento afgano di codice di procedura penale erano riportate le regole che le ho esposto. In ogni caso, se attualmente vige quello ad interim pubblicato il 5 febbraio 2004, queste sono le regole. Se poi hanno contestato ai nostri connazionali reati diversi o applicato regole diverse, io non lo so. Non mi risulta che in Afghanistan esista un codice di procedura penale o comunque regole processuali diverse per reati cosiddetti di terrorismo.

La Costituzione afgana, riformata e approvata nel gennaio 2004, all'articolo 31, dice che chiunque si trovi in stato d'arresto può rivolgersi a un avvocato per difendere i propri diritti o per difendersi dall'accusa. L'imputato ha il diritto di essere informato sul capo d'accusa ed essere sottoposto al tribunale secondo le norme di legge. Le chiedo: è stata violata la Costituzione?

Le vecchie norme afgane prevedevano l'autodifesa. Con la Costituzione e il Codice ad interim si è cercato di uniformare le leggi dello Stato alla Carta fondamentale delle Nazoni Unite, prevedendo una difesa 'tecnica'. Il Codice ad interim è molto chiaro sul punto. Non prevede la difesa tecnica come una opzione ma come un obbligo, non riconoscendo più la possibilità dell'autodifesa. L'articolo 31, nella versione originale in lingua pashtun e in lingua dari, potrebbe prestarsi all'interpretazione che l'autodifesa è ancora possibile, e quindi l'assenza della difesa tecnica non costitusce una violazione.

Posso chiederle che idea si è fatto della vicenda?

Come magistrato le idee me le faccio soltanto quando leggo gli atti. Come un qualsiasi cittadino, poi, leggo i giornali, ma esprimere idee solo dalla lettura degli organi di stampa sarebbe quantomeno imprudente.
Luca Galassi

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