martedì 13 aprile 2010
La Santa Sede pensa di poter prendere per il culo il mondo
Da oggi, solo da oggi, è possibile leggere le linee guida (1) che la Congregazione per la Dottrina della Fede avrebbe dettato fin dal 2001 – ma c’è di dice che siano del 2003 – circa le procedure da adottare quando vengono denunciati abusi sessuali su minori
di Luigi Castaldi
Considerazioni preliminari:
● Sono pubblicate solo in inglese sul sito della Santa Sede, segno evidente che non s’è mai sentita la necessità di tradurle in italiano o in altre lingue. In questa occasione almeno, se prima non se n’era sentito bisogno, per una traduzione multilingue di un testo così breve non sarebbero bastate le 48 ore tra l’annuncio della pubblicazione e la pubblicazione? Non c’è scorregina di Sua Santità su questo o quel sant’uomo del IV secolo o del XII che non sia tempestivamente tradotta in 12 lingue, sarebbe stato troppo sforzo farlo in questa occasione? Non c’è contraddizione nello strombazzarla come fatto notevole e lasciarla alla libera traduzione di tanti potenziali nemici della Chiesa?
● Nel cappello introduttivo c’è il richiamo a un motu proprio del 30.4.2001 (Sacramentorum sanctitatis tutela), reperibile solo in latino (2), e che a sua volta fa un richiamo a quanto stabilito nella Regimini eccleasiae universae (3), una costituzione apostolica del 15.8.1967, perfettamente in linea con la Crimen sollicitationis del 1922 (riveduta nel 1962). Parrebbe – così lascia intendere il preambolo – che queste linee guida siano da applicarsi a due fatti “nuovi”: il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 e la De delictis gravioribus del 2001.
● Diciamo, dunque, che queste linee guida non sono una novità, ma cercano l’effetto di novità che si vuol dare a direttive che non erano formalmente occulte, ma quasi. Ne fa prova il fatto che fino a pochi giorni fa nessuno aveva mai sentito parlare di tali linee guida, e nessuno vi ha mai fatto cenno, nemmeno fra quanti hanno fin qui difeso a spada tratta la buona fede della Santa Sede e della sua Congregazione per la Dottrina della Fede nel trattare i casi di abusi sessuali su minori da parte del suo clero, e fra questi nemmeno chi meglio tratta l’inglisc e il latinorum.
Di conseguenza, nel leggere questa Guide to Understanding Basic CDF Procedures concerning Sexual Abuse Allegations, dobbiamo tener conto di tre importanti elementi:
● Essa dava (e dà) indicazioni nuove rispetto al passato, ma ad un passato che è da intendersi alla data del 21.5.2001 (De delictis gravioribus) o, meglio, alla data in cui sono dettate le linee guida. E qui – sorpresa! – la Guida non reca data. Perciò resta un dubbio e non è di poco peso: da quando sono da considerare effettivamente in vigore? Secondariamente: su cosa contava chi le vergava per credere che fossero efficacemente recepite da chi – anche tra i vescovi – non avesse troppa dimestichezza con la lingua inglese?
● Si vuol dare l’impressione di una novità che non è affatto “nuova”, con un documento che non riporta data, e di cui solo ora si sa l’esistenza. Queste linee guida non sono affatto – come qualcuno cerca di far credere, eventualmente credendoci – un passo fatto dalla Santa Sede per mettere riparo all’emergenza odierna, ma a quella che afflisse il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Joseph Ratzinger, quando negli Usa si cominciavano ad accumulare gli elementi che l’avrebbero chiamato a rispondere di correità.
● Ecco perché la Guida fu scritta in inglese e in inglese restò: era espressamente scritta per un magistrato americano nel tentativo di minimizzare le responsabilità della Congregazione per la Dottrina della Fede, scaricandole sui vescovi diocesani, e di salvare il culo al suo prefetto, che fin lì aveva scansato le segnalazioni che gli arrivavano da Oltreoceano col silenzio e con l’invito al silenzio.
Ma che c’è di “nuovo” in queste linee guida?
● La diocesi locale è tenuta ad indagare su ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un religioso. Se l’accusa pare fondata al responsabile della diocesi (che giudica insindacabilmente e, fin qui, senza aver l’obbligo di segnalare ciò che sa all’autorità civile, con ciò impedendo che quanto nelle accuse sia provato vero o accertato come calunnia), il caso è rinviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La quale – è provato – a volte ha impiegato 5 anni per rispondere, quando ha risposto. Se d’intanto il religioso pedofilo continua a delinquere? Niente paura, il vescovo può predisporre misure cautelative atte a salvaguardare la comunità, “comprese le vittime”. C’è scritto proprio così: “including the victims”, mica per salvaguardare innanzitutto loro.
● Alla segnalazione di un vescovo che segnala un religioso pedofilo attivo nella sua diocesi, la Congregazione si riserva varie opzioni: (1) può autorizzare il vescovo a procedere ad un processo davanti a un tribunale ecclesiastico, che – rammentiamo – continua ad essere vincolato dal “segreto pontificio” sulla materia e gli attori del processo anche dalla De delictis gravioribus, com’era con la Crimen sollicitationis; (2) può istituire una commissione giudicante distaccata con funzione di tribunale ecclesiastico zonale; (3) può direttamente interessarsi del processo; (4) può sottoporre il caso direttamente al papa. Tranne che nel caso (4), il condannato può appellarsi presso la Congregazione chiedendo un nuovo giudizio, ma sia in primo che in secondo grado può essere punito con una sanzione che può arrivare anche alla riduzione allo stato laicale. A fronte di tanti casi oggi venuti a galla, questo non è mai accaduto, nemmeno nel caso più imbarazzante di tutti per la Santa Sede, e cioè quello di padre Marcial Maciel Degollado, e nemmeno per padre Lawrence Murphy, il religioso colpevole di abusi su oltre 200 bambini sordomuti: tutti morti da preti, i preti pedofili, tranne in due o tre casi, spretati dopo che i loro reati erano abbondantemente prescritti presso la giustizia civile.
Altro? Quasi nient’altro, ma resta una simpatica sorpresa nell’ultimo paragrafetto che resta. Conviene riportarlo nella versione originale: “For some time the CDF has undertaken a revision of some of the articles of motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, in order to update the said motu proprio of 2001 in the light of special faculties granted to the CDF by Popes John Paul II and Benedict XVI”. Non è evidente che il documento abbia avuto qualche ritocco nell’essere finalmente portato a conoscenza dopo la sua prima stesura (nel 2001 o nel 2003 che sia)? Non è dato sapere, ma certo in data successiva all’elezione del prefetto della CDF a “pope”. Cioè quando la sua elezione gli conferiva l’immunità dovuta al capo di uno stato estero, anche se indagato per “obstruction to justice”. E parliamo della giustizia degli uomini, perché quella di Dio continuava a consentire ai suoi preti di stuprare bambini.
In definitiva, possiamo dire che con la pubblicazione di queste linee guida la Santa Sede pensa di poter prendere per il culo il mondo. O almeno conta sugli uomini di buona volontà disposti a farsi prendere per il culo. Siamo certi che ne troverà.
(1) http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-pro....html
(2) http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_pro....html
(3) http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constit....html
da Indymedia
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